IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Atti Rino, imputato del reato p. e p. dagli artt. 16 e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, perche', nella citata qualita', in assenza della prescritta autorizzazione regionale, effettuava lo smaltimento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi (stoccaggio temporaneo). O S S E R V A Che risula rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3 per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione. Circa la rilevanza della questione si rileva quanto segue: gli artt. 12, quarto comma, e 15 del predetto decreto disciplinano la materia dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossico-nocivi, prevedendone la non punibilita', per un difetto di autorizzazione, ove ricorrano determinati presupposti. Pertanto, allo stato, la definizione del presente giudizio e' dipendente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale del d.-l. n. 3/1995.