IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Atti Rino, imputato del reato p. e p. dagli artt. 16  e  26
 del  d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, perche', nella citata qualita',
 in assenza della prescritta autorizzazione regionale,  effettuava  lo
 smaltimento   dei   rifiuti  speciali  e  tossico-nocivi  (stoccaggio
 temporaneo).
                             O S S E R V A
    Che risula rilevante e non manifestamente infondata  la  questione
 di  legittimita'  costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. 7
 gennaio 1995,  n.  3  per  violazione  degli  artt.  25  e  77  della
 Costituzione.
    Circa  la  rilevanza  della  questione si rileva quanto segue: gli
 artt. 12, quarto comma, e 15 del  predetto  decreto  disciplinano  la
 materia  dello  stoccaggio  provvisorio  dei  rifiuti tossico-nocivi,
 prevedendone la non punibilita', per un  difetto  di  autorizzazione,
 ove ricorrano determinati presupposti.
    Pertanto,  allo  stato,  la  definizione  del presente giudizio e'
 dipendente  dalla  risoluzione  della   questione   di   legittimita'
 costituzionale del d.-l. n. 3/1995.